Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene e possono essere di due tipi: vendita per “asta senza incanto” e vendita per “asta con incanto” (cfr. per queste voci le sezioni ‘Glossario’ e FAQ).
La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata.Viene così permesso ai creditori di assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all’acquirente la facoltà di subentrare nei diritti sul bene che spettava al soggetto espropriato.